Cos’è l'arbitrato

La crisi della giustizia civile ha condotto ad una diffusione sempre maggiore dell’arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione civile ordinaria.

Processo giurisdizionale e processo arbitrale sono sempre più considerate quali forme concorrenti ed alternative per la risoluzione delle controversie civilistiche.

La scelta si fonda sulla volontà dei litiganti di scegliere l’arbitrato per la risoluzione della propria controversia.

Questo strumento, dunque, trova la sua fonte in un atto di autonomia privata, la convenzione arbitrale, espressione con la quale si vuole ricomprendere sia il compromesso, sia la clausola compromissoria, sia la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.

Il compromesso, ai sensi dell’art. 807 c.p.c., è il patto che le parti stipulano per deferire a terzi una o più controversie tra esse già insorte in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale.

La clausola compromissoria, ex art. 808 c.p.c., è la clausola inserita in un contratto o in un atto separato attraverso la quale vengono assoggettate ad arbitrato le controversie, future ed eventuali, nascenti da un determinato rapporto sostanziale di tipo contrattuale.

Con la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale le parti possono stabilire, ai sensi di quanto dispone l’art. 808 bis c.p.c., che siano decise da arbitri le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati.

Scopri di più: tra le pagine del nostro sito trovi le tariffe di arbitrato  il Codice Deontologico e il Regolamento. Abbiamo messo a disposizione, poi, un set di documenti utili che potrai scaricare all’occorrenza visitando la pagina modelli.

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